A un anno dall’applicazione del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la 87/357/CEE, la Commissione europea ha pubblicato gli Orientamenti per l’attuazione pratica del Safety Business Gateway, (Orientamenti per l’attuazione pratica), il portale che permette alle imprese di informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri sui prodotti pericolosi e sugli incidenti nonché sulle misure adottate per gestire queste situazioni critiche. Le indicazioni di Bruxelles si muovono nel segno della tracciabilità, della sicurezza digitale e della tutela dei consumatori, e puntano a precisare le modalità applicative dell’articolo 27 del regolamento n. 2023/988 e del sistema di allarme rapido. Le imprese devono obbligatoriamente utilizzare il Safety Business Gateway, di cui la stessa Commissione è l’amministratore, per adempiere ai loro obblighi nel contesto della catena di fornitura sia nei casi in cui agiscano come fabbricanti, importatori, distributori, sia in quanto fornitori di un mercato online. Nel testo della Commissione sono specificati gli obblighi di segnalazione dei singoli soggetti anche con riguardo ai prodotti già immessi sul mercato ed è chiarito che se il fabbricante del prodotto non è stabilito nell’Unione europea l’obbligo di segnalazione deve essere a carico della persona responsabile la quale deve essere presente nello spazio Ue.
Come detto, anche i fornitori di mercati online sono soggetti agli obblighi di segnalazione alle autorità di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway, sia con riguardo ai prodotti pericolosi di cui sono effettivamente a conoscenza e che sono stati offerti sulle loro interfacce online, sia per gli incidenti causati da un prodotto messo a disposizione sul loro mercato di cui sono stati informati e che hanno comportato un rischio grave o un danno effettivo per la salute o la sicurezza di un consumatore. Tali fornitori, inoltre, devono “informare senza indugio gli operatori commerciali e gli operatori economici pertinenti in merito alle informazioni ricevute per quanto riguarda incidenti o problemi di sicurezza, qualora siano a conoscenza del fatto che il prodotto in questione è stato offerto da tali operatori commerciali attraverso le loro interfacce”.
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