Violenza contro le donne e direttiva Ue 2024/1385: una guida dalla Corte di Cassazione

L’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 4 agosto, una relazione tematica sulla violenza contro le donne, la n. 67 (relazione tematica), con particolare riguardo all’impatto della direttiva UE 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (direttiva). Tale direttiva è stata sicuramente un successo dell’Unione europea, ma con alcuni aspetti particolarmente critici come la mancata armonizzazione della fattispecie di stupro applicabile a tutti i casi di mancato consenso e non solo alla violenza fisica e la lacuna della mancata incriminazione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, assenze che portano la Corte di Cassazione a ritenere che la direttiva, sotto questi aspetti, rappresenta un’occasione persa, proprio a causa “di una mancata armonizzazione di alcune delle fattispecie avvertite come particolarmente odiose”.

Disegnato il quadro normativo internazionale ed europeo, sono approfondite le singole norme della direttiva, considerando i diversi reati – dal matrimonio forzato allo stalking online, dalle molestie all’istigazione alla violenza e all’odio online -, le sanzioni e le questioni di giurisdizione e di cooperazione. Nello studio si evidenzia il rilievo dell’articolo 5 che “rappresenta una delle novità principali della direttiva”, imponendo agli Stati di affermare l’incriminazione di alcune condotte intenzionali indicati nella suddetta norma tra le quali la circostanza di rendere accessibile al pubblico, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, immagini, video e altro materiale che ritrae atti sessualmente espliciti o finanche la minaccia di compiere tali atti. L’Italia – si legge nel documento – con l’introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, grazie alla legge n. 69 del 2019,  è già allineata perché punisce con la reclusione da uno a sei anni e con una multa, chi “dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. Interventi sono invece necessari per combattere la divulgazione dei deepfake che “non sembrano poter essere ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 612-ter c.p.”.

Un approfondimento è dedicato alle indagini e all’azione penale, alla giurisdizione, alla protezione delle vittime e all’applicazione di ordini urgenti di allontanamento, allo scambio delle informazioni e alla raccolta dei dati.

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