Riconoscimento reciproco delle sanzioni sostitutive alla pena: chiarimenti dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 33967 depositata il 21 settembre (Cassazione) è intervenuta a chiarire alcuni punti della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38. In particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un cittadino rumeno nei confronti del quale il Tribunale di sorveglianza di Torino, con un’ordinanza del 21 gennaio 2026, aveva accolto la richiesta di applicare la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, respingendo l’istanza del ricorrente di eseguire la misura alternativa in Germania. 

Per la Cassazione non vi è stata alcuna violazione dell’atto Ue e nessun difetto di motivazione nel provvedimento. Il presupposto per l’esecuzione della misura in un altro Paese Ue è costituito “dall’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede che la misura sia eseguita”, salvo nel caso di rischi di violazione dei diritti fondamentali e del giusto processo. Nel caso in esame, chiarito che l’affidamento in prova è assimilabile a una sanzione sostitutiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fossero state rispettate le condizioni stabilite dalla decisione quadro in quanto mancava, per applicare la misura in Germania, la residenza in quello Stato (il ricorrente, inoltre, aveva da poco acquistato un immobile a Torino), presupposto individuato dallo stesso atto Ue. Respinto così il ricorso.

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