Gli Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di indagare sulla commissione di frodi nel caso di un matrimonio che appare fittizio, anche al fine di accertare se l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante è avvenuta in modo fraudolento. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 4 giugno nella causa C-560/24 (Besthame, C-560:24). La vicenda aveva al centro un cittadino di un Paese terzo, stabilitosi in Irlanda come studente. Poco prima della scadenza del suo permesso di soggiorno, l’uomo si era sposato con una cittadina di uno Stato membro che aveva esercitato la libertà di circolazione in base alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Così, l’uomo, a seguito del matrimonio, aveva ottenuto un permesso di soggiorno in quanto familiare di un cittadino Ue, diventando poi cittadino irlandese. Poco dopo la coppia aveva divorziato e una cittadina di uno Stato terzo aveva presentato una domanda di soggiorno in Irlanda dicendo di essere madre di un bambino, cittadino irlandese, il cui padre biologico era l’uomo al centro della vicenda. Tuttavia, le autorità irlandesi avevano dubbi sull’effettività della cittadinanza dell’uomo ritenendo che il matrimonio fosse stato fittizio. Di conseguenza, il Ministero della giustizia aveva adottato un provvedimento in cui era stata constatata una frode e un abuso di diritto, con la consequenziale revoca di tutti i diritti legati alla libera circolazione. I provvedimenti erano stati impugnati dall’interessato e la Corte di appello irlandese ha sollevato la questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.
Chiara la posizione della Corte Ue: gli Stati possono indagare su frodi commesse in passato anche se la persona interessata ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante. È vero che la direttiva non si occupa dell’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante che regola poi il diritto di soggiorno. Tuttavia, anche in questo contesto è possibile applicare alcune norme della direttiva indicata. Per Lussemburgo, infatti, “le norme di tale direttiva relativa alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applicano anche a situazioni pregresse”, con la possibilità per lo Stato interessato di intervenire. In caso contrario – osserva la Corte – si favorirebbe l’abuso del diritto e la frode e non sarebbe raggiunto l’obiettivo della lotta ai matrimoni fittizi e ad altre pratiche fraudolente. Così, gli Stati membri hanno il potere di indagare e intervenire secondo il principio di proporzionalità e le garanzie procedurali, anche revocando la cittadinanza, nel rispetto delle norme sul diritto dell’Unione. L’articolo 35 della direttiva, prosegue la Corte, non conferisce direttamente agli Stati membri il potere di indagare, ma questo è un conferimento implicito e necessario per combattere frodi e abuso del diritto. Pertanto, la Corte UE afferma che “l’articolo 35 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, determinare o concludere che una persona, precedentemente titolare di un diritto derivato di circolare e soggiornare ai sensi di tale direttiva, ha commesso una frode o un abuso di diritto, anche se tale persona ha acquistato la cittadinanza di tale Stato membro e, alla data dell’indagine, il suo soggiorno in detto Stato membro non è più fondato su detta direttiva”.
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