La Cassazione interviene sulla giurisdizione nel caso di affidamento del minore temporaneamente all’estero

Per stabilire la giurisdizione su questioni che hanno al centro la tutela del minore, pur incidendo sulla potestà dei genitori, deve essere applicato l’articolo 42 della legge n. 218/1995. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 1310/17 depositata il 19 gennaio (1310) con la quale è stato respinto il ricorso di una donna, cittadina brasiliana, la quale aveva impugnato la decisione della Corte di appello di Firenze che aveva stabilito la sussistenza della giurisdizione italiana sulla domanda di affidamento e mantenimento del figlio minore (con cittadinanza italiana e brasiliana) presentata dal coniuge nell’ambito del procedimento di separazione personale promosso dall’uomo. I giudici di secondo grado avevano ribaltato la pronuncia del Tribunale che, invece, applicando il regolamento n. 2201/2003 aveva escluso la giurisdizione italiana attribuendola al Brasile. La Cassazione ha condiviso la soluzione della Corte di appello e ha ritenuto applicabile l’articolo 42 della legge n. 218/95 il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva dall’Italia con legge n. 742/1980. Per la Suprema Corte non va riconosciuta una prevalenza alle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di  residenza abituale. Così, sussiste la giurisdizione dello Stato con il quale il minore ha il collegamento più stretto ossia – scrive la Cassazione – lo Stato in cui il minore ha la residenza abituale. A tal proposito, la Corte ha osservato che in questo modo è pienamente realizzato il principio dell’interesse superiore del minore proprio perché il parametro della residenza abituale è indice della salvaguardia “della continuità affettivo – relazione del minore”. Detto questo, poi, nell’adottare i provvedimenti sull’affidamento e il diritto di visita il giudice terrà conto, come parametro, dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.

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