L’Italia deve adottare non solo misure individuali, ma anche generali perché sussiste un problema sistemico che impedisce l’esecuzione dei provvedimenti legati a ripristinare e garantire i rapporti genitori-figli in tempi rapidi. Le modalità di esecuzione della sentenza rientrano nella competenza degli Stati, ma la Corte, con la sentenza depositata l’8 ottobre nella causa L.Z. e D.Z. contro Italia, ricorso n. 27379 (AFFAIRE L.Z. ET D.Z. c. ITALIE), ha indicato all’Italia alcune misure necessarie, tra le quali l’entrata in vigore rapida della legge Cartabia e della legge n. 37 del 2026; un’azione legislativa con atti che portino a un controllo sistematico delle attività dei servizi sociali soprattutto nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari; un rafforzamento delle garanzie per impedire che si consolidino situazioni che compromettano il diritto del genitore e del figlio al rispetto della vita privata e familiare. A ricorrere alla Corte europea è stata la madre di un bambino che era stato abbandonato dal padre biologico. La madre aveva cercato immediatamente di riavere il neonato, ma il tribunale per i minorenni, ritenendo che i genitori fossero sconosciuti, aveva dichiarato il neonato in stato di abbandono e adottabile. In attesa dell’espletamento della procedura di adozione, il bimbo era stato collocato in una struttura e dato in affido con una procedura d’urgenza. La Corte di appello di Catania aveva annullato la dichiarazione di adottabilità proprio tenendo conto del fatto che la madre aveva chiesto subito il riconoscimento. Il Tribunale per i minorenni aveva così ordinato il ricongiungimento tra madre e figlio. Tuttavia, questa decisione, che avrebbe permesso alla donna di riavere il proprio figlio, non era stata eseguita. Così, il neonato aveva continuato a vivere con la famiglia affidataria instaurando rapporti affettivi. Era sorta una controversia tra le diverse persone interessate, con perizie divergenti e, dopo oltre quattro anni, non erano stati organizzati gli incontri tra madre e figlio. Di qui il ricorso alla Corte europea (presentato dalla madre anche in rappresentanza del figlio) che ha dato ragione alla madre e constatato che i ritardi nell’esecuzione dei provvedimenti avevano natura strutturale e sistematica. Strasburgo ha precisato che nel caso in esame veniva in rilievo l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che non deve essere interpretato con un approccio restrittivo o tecnico nei casi di rappresentanza dei minori dinanzi alla stessa Corte poiché, anche se dal punto di vista giuridico non vi è un legame accertato in sede legale, dal punto di vista sostanziale è necessario consentire alla madre biologica di adire la Corte per conto del bambino perché vi potrebbe essere il rischio che alcuni interessi del minore non siano portati all’attenzione di Strasburgo, privandoli di una tutela effettiva. Il rapporto genitori-figli è un elemento fondamentale della vita familiare e, quindi, l’intervento dell’autorità pubblica che limita l’indicato diritto deve essere calibrato tenendo conto dell’esigenza di considerare, come regola generale, la necessità di mantenere detto legame e di limitarlo solo se necessario in una società democratica. Indispensabili, così, interventi rapidi perché il trascorrere del tempo ha conseguenze irrimediabili sui rapporti familiari. Solo in circostanze eccezionali, quindi, le autorità nazionali possono disporre la rescissione dei rapporti familiari in quanto le restrizioni supplementari comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra genitori e figli. Ora, nel caso in esame, da un lato, dopo pochi giorni dalla nascita del neonato e sulla base di un errore era stata dichiarata l’adottabilità della minore, dall’altro lato, per anni, la sentenza della Corte di appello che dava ragione alla madre, con l’annullamento della decisione sull’adottabilità, era rimasta ineseguita. Inoltre, per Strasburgo, provvedimenti così delicati come quelli sull’adottabilità non possono essere adottati in tempi troppo rapidi. La circostanza, poi, che non erano stati agevolati i contatti tra madre e figlio e, anzi, le autorità competenti avevano ostacolato i rapporti, è una sicura violazione della Convenzione. “Anche dopo l’annullamento dell’affidamento in vista dell’adozione – osserva la Corte – una serie di ostacoli organizzativi e procedurali ha impedito indefinitamente, a causa dei ripetuti ritardi, l’attuazione delle misure necessarie a garantire l’organizzazione degli incontri preparatori al ricongiungimento dei ricorrenti e non è stato avviato alcun progetto di riavvicinamento”. La famiglia affidataria, inoltre, si era trasferita, senza autorizzazione del tribunale, ad oltre seicento chilometri di distanza e nulla era stato fatto per farla tornare in Sicilia. I genitori affidatari non avevano rispettato gli appuntamenti per gli incontri tra neonati e madre biologica, ma le autorità nazionali non avevano disposto nei loro confronti alcuna sanzione. Sono del tutto mancate le misure preparatorie per consentire il riavvicinamento tra madre e figlio, con un’evidente violazione degli obblighi positivi che incombono sullo Stato. Il contesto è stato caratterizzato da disfunzioni amministrative e mancato coordinamento tra le diverse istituzioni competenti. Rispetto ad alcune violazioni, lo Stato è stato inerte, non ha agito con la diligenza dovuta e non ha adottato misure concrete (con particolare riguardo ai servizi sociali, ai servizi di neuropsichiatria e al tutore), con la conseguenza che per ben cinque anni madre-figlio non hanno avuto alcun contatto. Si è così consolidata una situazione che ha compromesso il diritto al rispetto della vita privata e familiare della donna, a vantaggio, invece, della famiglia affidataria. Di conseguenza, pur tenendo conto del margine di apprezzamento concesso agli Stati, la Corte ha accertato una violazione dell’articolo 8, accordando alla ricorrente 40.000 euro (e 20.000 euro al figlio), a seguito del danno morale dovuto all’angoscia e alle sofferenze subite e imponendo sull’Italia l’adozione di misure di carattere generale.
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