È la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a guidare la Corte di Cassazione nel caso di richieste di riparazione avanzate da persone sottoposte a custodia cautelare e poi assolte. Con la sentenza n. 18011 depositata il 19 maggio (18011), la quarta sezione penale ha respinto il ricorso di un uomo che era stato sottoposto alla custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Il ricorrente era stato assolto da tutti i reati e, così, aveva presentato una domanda di riparazione che era stata respinta dalla Corte di appello di Catanzaro. Di qui l’azione in Cassazione anche sulla base del fatto che, a suo avviso, proprio nel no alla richiesta di riparazione sarebbe stato violato l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione alla presunzione d’innocenza. Tesi respinta dalla Suprema Corte. In particolare, sotto il profilo del rispetto della Convenzione europea, la Cassazione ha rilevato che “l’inosservanza di norme della CEDU non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale”. In ogni caso – prosegue la Corte – la censura è manifestamente infondata. La Cassazione ha ricordato le sentenze della Corte europea con le quali è stato stabilito che la presunzione d’innocenza è un presidio procedurale dell’intero processo penale e persegue, altresì, il fine “di proteggere coloro che sono stati assolti da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattati dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono stati accusati”. Nell’ordinanza impugnata con la quale è stata respinta la richiesta di riparazione non sono state usate espressioni “che mettano in discussione l’innocenza dell’istante accertata con sentenza irrevocabile” e, quindi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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