Entreranno in vigore il 25 marzo 2027 le modifiche al regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo adottate il 7 settembre (Regolamento CEDU – minori) che consentiranno, in specifiche circostanze, di designare un rappresentante indipendente per il ricorrente, una sorta di curatore, e, in casi eccezionali, per i terzi che intervengono, quando i procedimenti riguardino minori. In attesa, in ogni caso, di ulteriori chiarimenti che arriveranno con le nuove istruzioni pratiche, in via di preparazione, funzionali a individuare le modalità di attuazione delle modifiche.
In particolare, all’articolo 36 del Regolamento sarà inserito l’articolo 3 bis che permetterà al presidente della Camera di chiedere al Governo convenuto o a quello di un’altra parte contraente interessata, una volta che il ricorso sia stato comunicato al Governo, di provvedere alla nomina, da parte di un tribunale o di altra autorità interna competente o di un ordine degli avvocati, conformemente alla procedura interna pertinente, di un rappresentante indipendente al fine di rappresentare il ricorrente nel procedimento dinanzi alla Corte. Inoltre, è modificato il paragrafo 4 dello stesso articolo 36 in base al quale il rappresentante del ricorrente dovrà essere un avvocato abilitato all’esercizio della professione in uno Stato contraente e residente nel territorio di uno di essi “oppure un’altra persona autorizzata dal Presidente della Camera”. In via eccezionale, quando si tratta di minori, il Presidente può richiedere la nomina di un rappresentante indipendente al fine di rappresentare una persona autorizzata a intervenire.
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