La Russia, durante l’aggressione alla Georgia, aveva il pieno controllo dei prigionieri di guerra detenuti nell’Ossezia del Sud ed è quindi responsabile per i crimini commessi nei loro confronti. Lo ha accertato la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Malachini e altri contro Russia depositata il 23 giugno 2026 (ricorsi n. 9184/09 e 22580/10, CASE OF MALACHINI AND OTHERS v. RUSSIA (1), con la quale Strasburgo ha condannato Mosca per violazione dell’articolo 2 che assicura il diritto alla vita e dell’articolo 3 sul divieto di tortura e trattamenti disumani o degradanti, chiarendo le condizioni in base alle quali sussiste la giurisdizione della Corte nel caso di violazioni convenzionali, ad opera di Stati parte, in luoghi diversi dal proprio territorio, in particolare nei casi di conflitti armati.
A ricorrere alla Corte di Strasburgo sono stati alcuni cittadini georgiani, sopravvissuti alle torture o parenti delle vittime di crimini perpetrati dalla Russia durante il conflitto armato in Georgia dell’agosto 2008. La Corte ha, in primo luogo, affrontato la questione della giurisdizione al fine di verificare se la Russia, che era allora Stato parte alla Convenzione, fosse responsabile per gli atti commessi su quel territorio. Con la sentenza nel ricorso intestatale Georgia contro Russia del 21 gennaio 2021 (CASE OF GEORGIA v. RUSSIA (II) (2)), la Corte europea aveva ritenuto che la Russia non esercitasse la giurisdizione ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione durante il conflitto nell’agosto 2008 perché non vi era, in ragione dei disordini nella regione, un effective control di Mosca (secondo la Corte “The very reality of armed confrontation and fighting between enemy military forces seeking to establish control over an area in a context of chaos means that there is no control over an area. This is also true in the present case, given that the majority of the fighting took place in areas which were previously under Georgian control”). Tuttavia, per la fase successiva alla cessazione del conflitto la Corte aveva riconosciuto il controllo della Russia. Così, nel caso Malachini e altri, la Corte sostiene che la tortura perpetrata nei confronti di persone già nelle mani dei militari russi non era stata commessa nel contesto di una “military operation” secondo quanto affermato nella sentenza del 2021 ed era ben chiaro che i prigionieri non stavano combattendo, ma erano detenuti. L’assenza di giurisdizione affermata con la pronuncia del 2021 riguardava la fase attiva delle ostilità e, quindi, il caso di operazioni militari in atto. Nella sentenza Malachini, proprio perché Strasburgo ha constatato che i ricorrenti erano già in mani russe nel territorio dell’Ossezia del Sud, non si poteva assimilare questa situazione alle ipotesi di violazioni durante conflitti in corso. La Corte ha precisato che dopo il cessate il fuoco del 2008, la Russia aveva mantenuto il controllo sulle autorità locali di quella zona, con la conseguenza che aveva la giurisdizione senza necessità di provare un “detailed control” su ogni singola azione contro i prigionieri ed era così tenuta al rispetto della Convenzione anche in quella zona. Affermata la giurisdizione, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla vita (per tre prigionieri) e il divieto di tortura (per otto militari georgiani), evidenziando la gravità dei comportamenti russi che hanno violato il diritto internazionale umanitario a tutela dei prigionieri di guerra. Inoltre, la Russia non aveva svolto alcuna indagine violando, così, l’articolo 3 anche sotto il profilo procedurale. La Corte ha anche riconosciuto il risarcimento per il danno non patrimoniale subito dalle vittime.
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