Diffusione di video su Tik Tok e istigazione al terrorismo: chiarimenti dalla Cassazione sulla giurisdizione italiana

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 8188 depositata il 2 marzo 2026, è intervenuta a chiarire in quali casi sussiste la giurisdizione italiana nelle ipotesi di diffusione di video che incitano al terrorismo (8188). Questi i fatti. Un cittadino libanese, destinatario di una misura cautelare in carcere in quanto indiziato per essere in possesso di materiale informatico con istruzioni per preparare congegni bellici e per aver utilizzato su Tik Tok atti di incitamento al terrorismo nei confronti di Israele, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Campobasso con la quale era stata respinta la sua richiesta. Così, l’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione contestando anche la giurisdizione del giudice italiano per l’istigazione al terrorismo e crimini contro l’umanità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Precisate le motivazioni alla base della misura cautelare, la Corte è passata ad analizzare se il giudice italiano potesse avere giurisdizione rispetto ad atti di istigazione a delinquere avvenuti con la pubblicazione di video. Il giudice di merito, pur considerando che la pubblicazione dei video fosse avvenuta mentre l’uomo si trovava in uno Stato estero, ha rilevato che l’articolo 10 del codice di procedura penale radica la competenza per i fatti posti in essere interamente all’estero in capo al giudice italiano “in base a una serie di criteri successivamente applicabili”. La Cassazione evidenzia che gli atti di incitamento al terrorismo, anche con video inneggianti alla lotta armata, non hanno una precisa collocazione temporale e non è chiaro in quale luogo “abbia avuto inizio la percezione di tale video” ad opera di una platea indifferenziata di soggetti. Tuttavia, esaminati vari punti, la Corte conclude che il delitto di cui all’art. 414 del codice penale è stato commesso in parte all’estero “ma anche in parte certamente in Italia”, anche considerando che l’indagato aveva un profilo social “aperto”, “circostanza che consentiva a una collettività indistinta – oltre che, almeno potenzialmente molto vasta – di utenti dei social, di scaricare i video incriminati, anche mentre il ricorrente si trovava in Campobasso”. Di conseguenza, – osserva la Cassazione – la giurisdizione italiana va accertata in base all’articolo 6, 2° comma del codice penale secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato “quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”. Sulla questione della lotta all’autodeterminazione, la difesa sosteneva che la lotta contro lo Stato occupante fosse legittima e non potesse essere qualificata come atto terroristico in quanto “uso legittimo della forza, in vista della concretizzazione di una finalità del tutto lecita”. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale di Campobasso che aveva rilevato la circostanza che non risultava il coinvolgimento dell’indagato in un conflitto armato. Sulla questione della legittimità costituzionale dell’articolo 270-quinquies, del codice penale, la Suprema Corte ha rilevato che gli interventi sia sul piano internazionale, sia su quello Ue hanno indirizzato verso la punizione di comportamenti che anticipano la tutela penale in un momento antecedente rispetto a quelle che integrano un fatto tipico, alla luce dell’esigenza di combattere il terrorismo internazionale. In presenza di sicuri elementi di necessità e urgenza, che spettava al legislatore valutare, la Cassazione ha ritenuto che non sussisteva alcuna questione di contrasto con la Costituzione e ha respinto il ricorso.

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