Mentre in tutta Europa gli Stati procedono a limitare la libertà di espressione e la libertà di manifestazione, l’High Court of Justice, con sentenza depositata il 13 febbraio 2026, nel caso R (on the Application of Ammori) v Secretary of State for the Home Department ([2026] EWHC 292 (Admin), Judiciary), ha dichiarato illegittimo l’intervento del Governo con il quale era stata messa al bando l’organizzazione “Palestine Action”, fondata nel 2020. La vicenda giudiziaria aveva preso il via dal ricorso della co-fondatrice dell’organizzazione “Palestine Action” avverso il provvedimento del Ministro dell’interno che vietava le attività di tale ente, qualificandole come reati e la partecipazione a tale associazione sulla base del Terrorism Act 2000. La misura era stata anche approvata dal Parlamento.
I giudici nazionali, in primo luogo, hanno osservato che i divieti rientranti nella lotta al terrorismo sono circoscritti al perimetro stabilito dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive quanto all’applicazione di reati. È evidente che le attività violente condotte in alcune occasioni dall’organizzazione non sono in alcun modo tutelate dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma ciò non determina una messa al bando assoluta nel caso di attività lecite. Per l’High Court, le attività della “Palestine Action” non possono condurre a un divieto manifestazione per gli attivisti che intendono supportare in modo non violento la causa palestinese, denunciare le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele contro i palestinesi e protestare contro aziende inglesi che forniscono armi a Israele. Così, la Corte ha accolto il ricorso con riguardo ad alcuni punti. In particolare, l’High Court ha chiarito che uno Stato non può semplicemente etichettare un gruppo come organizzazione terroristica e impedire la libertà di espressione, privando gli individui e il gruppo dei diritti umani. La Corte ha condiviso alcune valutazioni del Ministro dell’interno su talune attività violente della “Palestine Action”, ma ha accolto il ricorso perché il Ministro dell’interno ha ecceduto nel suo potere discrezionale non valutando se le misure disposte fossero eccessive, inclusa la decisione di una totale messa al bando dell’organizzazione come conseguenza di alcune azioni illecite. In pratica, il ministero ha adottato una misura sproporzionata nel dichiarare ogni attività come illecita. Pur rilevando che diverse azioni non rientravano nel perimetro di una disobbedienza civile, la Corte ha stabilito che la messa al bando assoluta non era compatibile con le limitazioni alla libertà di manifestazione permesse ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dello Human Rights Act del 1998 in quanto l’ingerenza era sproporzionata. Detto questo, però, almeno fino al procedimento di appello, resta il divieto di partecipazione all’organizzazione.
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