Ecoreati: recepita la direttiva Ue sulla tutela penale dell’ambiente

In vigore dal 2 giugno 2026, il decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 81 (dlgs tutela penale dell’ambiente), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio), di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, la cui attuazione è stata prevista nella legge di delegazione europea 2024. Grazie al diritto Ue sono introdotti nuovi reati e nuove sanzioni, con maggiore dettaglio sui livelli massimi di pena e sanzioni supplementari. In particolare, accanto all’introduzione delle definizioni di habitat all’interno di un sito protetto e di ecosistema (articolo 2), è stato modificato il codice penale con nuovi reati quali l’immissione sul mercato e il commercio di prodotti inquinanti, di sostanze che riducono lo strato di ozono, con esclusione dei prodotti usati in agricoltura e già autorizzati; la produzione e la commercializzazione di gas ad effetto serra.

Il testo apporta modifiche anche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con l’introduzione di sanzioni per le persone giuridiche, prevedendo l’applicazione della confisca, del congelamento e del ripristino dello stato dei luoghi. Modificato anche il quadro sanzionatorio, con particolare riguardo al titolo VI-bis del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, con l’applicazione delle aggravanti per gli ecoreati.

Tra le novità, per assicurare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali è istituito presso la Procura generale presso la Corte di Cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. Inoltre, entro il 21 maggio 2027, il Governo dovrà approvare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. 

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