Via libera al mandato di arresto europeo ai fini processuali emesso dalla Procura di Innsbruck nei confronti di un cittadino italiano, se subordinato alla condizione che dopo il giudizio l’imputato, oggetto di indagini anche in Italia, rientri in patria. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 17531 depositata il 14 maggio (MAE) nell’interpretazione del decreto legislativo 22 aprile 2005, n. 69 (di recepimento della decisione quadro 2002/584 recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, poi modificata dalla n. 2009/299/GAI). La Suprema Corte ha confermato il provvedimento della Corte di appello di Torino che aveva accolto la domanda di consegna di un cittadino italiano presentata dalla Procura di Innsbruck. Per la Cassazione, il primo motivo di ricorso basato sul fatto che il mandato di arresto era stato emesso da un’autorità giudiziaria priva di indipendenza, è infondato. È vero, infatti, che è stata la Procura di Innsbruck a emettere il provvedimento, ma tale atto è stato approvato giudizialmente, come risulta dal formulario contenente le informazioni supplementari del mandato di arresto. Di conseguenza, in linea con le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare con la pronuncia del 9 ottobre 2019 (causa C-489/19), il ricorso è infondato in quanto nella nozione di mandati di arresto emessi dalle procure di uno Stato membro sono inclusi quelli che sono poi “obbligatoriamente oggetto…di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo…le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tale mandato di arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva”. Respinta anche la parte del ricorso dovuta al fatto che la Corte di appello non avrebbe considerato le condizioni di salute dell’imputato. La Cassazione, infatti, ha precisato, in linea con la giurisprudenza di Lussemburgo e della Corte costituzionale, che se non vi era un rischio di “deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute” e, quindi, non si poneva una violazione dell’atto Ue e dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea perché l’interessato non era stato esposto al rischio di un trattamento inumano e degradante e non sussisteva una lesione del diritto inviolabile alla salute della persona. Nel caso in esame, non è stato dimostrato un rischio di deterioramento grave, rapido e irreversibile delle proprie condizioni di salute tanto più che la Corte di appello aveva effettuato un adeguato esame della situazione ravvisando che non vi era alcuna gravità nelle condizioni di salute del ricorrente. Respinto così il ricorso.
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