Sulla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo la nozione di circostanza eccezionale è quella affermata dalla Corte Ue

È la Corte di giustizia dell’Unione europea a guidare la Cassazione per stabilire se uno sciopero possa essere ritenuto una circostanza eccezionale e stabilire, di conseguenza, se al passeggero è dovuta una compensazione pecuniaria. Con la sentenza n. 20489/2026 depositata il 17 giugno, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha stabilito che il vettore che dispone la cancellazione di un volo e adduce lo sciopero come circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare l’effettiva insussistenza di un potere di intervento o di un margine di operatività per evitare il danno ai passeggeri, fornendo un effettivo supporto fattuale idoneo a provare l’incidenza dello sciopero sulla specifica cancellazione del volo (cancellazione volo).

A rivolgersi alla Cassazione è stata una donna alla quale il giudice di pace aveva respinto l’istanza di compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il volo diretto da Torino a Lamezia Terme era stato cancellato senza alcun preavviso e senza che il vettore fornisse ai passeggeri assistenza o riprotezione. Tuttavia, poiché la cancellazione era stata dovuta, secondo il vettore, a uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale, il giudice di pace aveva considerato tale sciopero come circostanza eccezionale e, ritenendo provata, seppure in via presuntiva, la sussistenza dello sciopero e la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo aveva respinto il ricorso così come aveva fatto il Tribunale di Roma.

Una conclusione non corretta per la Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, l’esonero del vettore dall’obbigo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento “è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero”. È il vettore, in base anche alla giurisprudenza della Corte Ue, a dover dimostrare l’esistenza del nesso causale “diretto e inevitabile” dello sciopero e cancellazione o ritardo del singolo volo interessato. È vero – scrive la Cassazione – che l’ordinamento italiano ammette, in talune situazioni, la prova per presunzioni semplici, ma senza che ci si basi su fatti a loro volta presunti. Così, un fatto generico come lo sciopero non è sufficiente a esonerare il vettore  sul quale grava un rigoroso onere probatorio proprio in conseguenza “dell’interpretazione restrittiva che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha costantemente dato alla nozione di circostanza eccezionale”. Non bastano, quindi, presunzioni semplici o il richiamo a generici effetti a catena pur in presenza di uno sciopero perché il vettore, sulla base della linea interpretativa tracciata dalla Corte Ue, è tenuto a provare l’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio.

Così la Cassazione ha accolto il ricorso della donna e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame.

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