L’Italia non ha agito con la dovuta diligenza: così la Pre-Trial Chamber della Corte penale internazionale sul caso Almasri

La Corte penale internazionale mette nero su bianco la sequela di violazioni commesse dall’Italia che non ha dato esecuzione al mandato di arresto nei confronti di Osama Almasri Njeem, generale libico e capo della polizia giudiziaria, arrestato a Torino e poi scarcerato con ordinanza del 21 gennaio 2025 della Corte di appello di Roma, sezione IV penale, proc. n. 11/2025 (Ordinanza) con la quale è stata negata la consegna dopo la conferma del mandato di arresto emesso dalla Pre-Trail Chamber il 18 gennaio 2025, rilevando un difetto procedurale rispetto all’articolo 11 della legge 237/2012 in quanto era indispensabile “una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro della giustizia e la procura generale presso la Corte di appello di Roma” che, ad avviso, dei giudici era mancata.

La Camera preliminare, nella decisione del 17 ottobre 2025 (ICC al masri) relativa alla mancata cooperazione dell’Italia, ha così evidenziato le violazioni italiane nell’obbligo di cooperazione ma, prima di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha chiesto al Governo ulteriori informazioni su eventuali procedimenti interni e sull’impatto di tali eventuali procedimenti sull’attività della Corte penale internazionale, dando tempo fino al 31 ottobre. Resta la gravità dei comportamenti italiani, con l’Italia che ha di fatto ha bloccato la giustizia rispetto a un presunto autore di gravissimi crimini contro l’umanità. Nessuna delle giustificazioni addotte dall’Italia che, per di più, non ha mai avviato una consultazione con la Corte dell’Aja e non ha attivato gli strumenti messi a disposizione dallo Statuto nel caso di problemi nell’attuazione delle misure richieste dalla Corte, ha convinto la Camera preliminare la quale ha dichiarato che “Italy cannot, in good faith, question the validity of a decision that was issued in accordance with the Court’s legal framework merely because the decision was not unanimous”. Ad avviso della Camera preliminare, l’Italia non ha agito secondo la diligenza dovuta e non ha usato ogni strumento a disposizione per cooperare con la Corte, senza che sussistessero delle valide giustificazioni. Respinta anche la tesi di errori nel mandato di arresto perché erano presenti solo errori tipografici, senza alcuna incertezza riguardo al tempus commissi delicti e inspiegabile è stato il comportamento italiano che ha addotto ragioni di sicurezza nazionale per giustificare l’espulsione di alMasri verso la Libia non chiarendo perché tali ragioni hanno impedito la consegna all’Aja.

Si vedano i post https://www.marinacastellaneta.it/blog/la-giustizia-puo-attendere-litalia-riporta-a-casa-almasri-accusato-di-crimini-di-guerra-e-contro-lumanita.html,  https://www.marinacastellaneta.it/blog/pasticcio-almasri-il-procuratore-autorizzato-a-presentare-osservazioni-in-risposta-allitalia-spunta-la-questione-dellestradizione-alla-libia.html nonché

Corte penale internazionale: primo passo verso l’accertamento della violazione dell’obbligo di cooperazione da parte dell’Italia

 

 

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