Studio sul reato di stupro: la maggior parte degli Stati continua a dare rilievo alla coercizione fisica

Mentre Parlamento europeo e Consiglio approvano un testo riguardante la violenza contro le donne non solo vecchio, ma anche non corrispondente alla realtà, in cui in particolare il Consiglio non ha tenuto conto dei testi internazionali e delle pronunce di diversi organi giurisdizionali internazionali, scegliendo di non introdurre una nozione di stupro fondata sull’assenza di consenso, il Parlamento europeo ha pubblicato uno studio, redatto da Ionel Zamfir (PE 757.618 reato di stupro), in cui sono indicate le norme statali in materia di stupro ed è ricostruito il quadro internazionale, con particolare attenzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Proprio partendo dal contrasto tra Parlamento europeo e Consiglio sulla nozione di stupro da inserire nella direttiva sulla violenza contro le donne, con il Consiglio che alla fine ha scelto una nozione di stupro che prevede  forme di coercizione fisica o minacce, nello studio sono state analizzate le legislazioni nazionali (il par. 2.12 è dedicato all’Italia), evidenziando che diversi Paesi hanno invece superato una nozione arcaica e ristretta che trascura di considerare i molti casi in cui le vittime sono impossibilitate a reagire. La nozione legata unicamente alla coercizione e alle minacce, inoltre, pone le donne vittime di violenza a rischio di vittimizzazione secondaria ed è una scelta che non corrisponde alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, in vigore dal 1° agosto 2014, e ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013. La Convenzione, come chiarito dal Comitato del Gruppo di esperti per le azioni contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (GREVIO), ha introdotto una nozione che impone agli Stati di seguire un approccio, anche in sede giudiziaria, in cui “solo sì è sì” (“only yes is yes”), con la conseguenza che nelle aule di giustizia non deve essere posta un’attenzione sul comportamento della vittima e sul fatto che abbia espresso la sua opposizione verbalmente o in altro modo. Non è accettabile, infatti, che non siano puniti penalmente gli autori di stupri per il solo fatto che la vittima rimane passiva. Tuttavia Paesi come Albania, Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Norvegia, Polonia, Romania, continuano a richiedere come elementi costituivi di reati sessuali l’uso di violenza, coercizione, costrizione, minaccia, intimidazione, mentre questi elementi non devono essere considerati necessari perché è il mancato consenso ciò che conta.

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