Diritto di cambiare sesso garantito dalla CEDU

La normativa interna che vieta il cambiamento di sesso perchè sussiste ancora la capacità di procreare è contraria all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale. E’ il principio fissato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Y.Y. contro Turchia depositata il 10 marzo (ricorso n. 14793/08, AFFAIRE Y.Y. c. TURQUIE) con la quale i giudici internazionali hanno dato ragione alla ricorrente, una cittadina turca, che aveva chiesto di sottoporsi all’operazione chirurgica per cambiare sesso. La Corte europea, tenendo conto anche della necessità di un’interpretazione dinamica ed evolutiva dell’articolo 8,  riconosce il diritto di un transessuale al cambiamento di sesso e di avvalersi pienamente dello sviluppo della propria personalità. Inoltre, sul piano internazionale, è stato già riconosciuto che la transessualità è una situazione che giustifica trattamenti medici al fine di aiutare le persone interessate: in 32 Stati vi sono legislazioni ad hoc che consentono il cambiamento di sesso talvolta ponendo alcune condizioni come il trattamento ormonale e un accertamento psicologico. In taluni Paesi, poi, come Austria e Regno Unito, non è necessario sottoporsi a interventi chirurgici per ottenere il riconoscimento giuridico del cambiamento. Ora, la legge turca garantisce il diritto di cambiare sesso e il riconoscimento giuridico del cambiamento, ma lo condiziona, in base all’art. 40 del codice civile, al fatto che sussista un’incapacità definitiva di procreare. Pertanto, nel caso di specie, la donna che chiedeva il mutamento di sesso, la cui esigenza era stata accertata da perizie mediche, avrebbe dovuto prima far ricorso a un intervento chirurgico per la sterilità e dopo chiedere il cambiamento di sesso. E’ evidente – osserva la Corte  – che non sussiste alcun interesse generale a porre una simile condizione e che le obiezioni fornite dal Governo in causa sono prive di giustificazione risultando così contrario alla Convenzione l’obbligo di un simile trattamento preventivo. A ciò si aggiunga che, secondo Strasburgo, un individuo ha la libertà di definire la propria appartenenza, tenendo conto che detta libertà è un elemento del diritto all’autodeterminazione. D’altra parte, anche i tribunali turchi, nel 2013, hanno cambiato orientamento non richiedendo più l’esistenza dell’incapacità di procreare. La Corte, accertata la violazione dell’articolo 8 e considerata l’ingerenza come non necesssaria, ha deciso un’equa riparazione di 7.500 euro.

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