Abusi di mercato: Lussemburgo chiarisce la nozione di informazione privilegiata

Ampliati i confini dell’applicazione della disciplina sugli abusi di mercato. Con l’evidente obiettivo di evitare l’uso di queste pratiche. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-628/13 depositata l’11 marzo 2015 (C-628:13) a fornire importanti chiarimenti sulla direttiva 2003/6 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione di mercato e sulla 2003/124 sulle  modalità di esecuzione, stabilendo che un’informazione deve essere comunicata al pubblico anche se il detentore non conosce in modo sicuro la sua influenza sui mercati finanziari. Va ricordato che le citate direttive sono state  abrogate dal regolamento n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (abusi di mercato).

La vicenda approdata a Lussemburgo arriva dalla Corte di cassazione francese alle prese con una controversia tra una società che aveva acquistato contratti di swap con diversi istituti di credito e un azionista ad avviso del quale non erano state comunicate informazioni riguardo all’acquisizione di altra società. L’Autorità dei mercati finanziari aveva disposto una sanzione pecuniaria perché la società non aveva comunicato al pubblico l’attività di acquisizione significativa nel capitale di un gruppo. Chiarito che la direttiva si propone di salvaguardare l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori, la Corte ha precisato che la normativa Ue punta a bloccare l’utilizzazione illecita di informazioni privilegiate e a impedire che un insider tragga vantaggio rispetto agli altri investitori. Centrale la nozione di informazione privilegiata che, in base all’articolo 1, è quell’informazione di  carattere preciso “se si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi”. A ciò si aggiunga che, ai sensi della direttiva, un’informazione privilegiata è quella che potrebbe influire “in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi e che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”. Ad avviso della Corte, quindi, tenendo conto degli obiettivi della direttiva, non è necessario che ai fini della qualificazione di un’informazione “avente carattere preciso” sia necessario che si possa dedurre “con un grado di probabilità sufficiente, che l’influenza potenziale” delle informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari avrà una determinata direzione (positiva o negativa) una volta che le informazioni saranno rese pubbliche. Ad accogliere un’intepretazione ristretta, è evidente che il detentore dell’informazione potrebbe trarre un indebito vantaggio dall’incertezza. Di conseguenza, vanno escluse dall’ambito di applicazione della normativa Ue solo quelle informazioni troppo vaghe o generiche, mentre sono considerate come sufficientemente precise quelle sulle quali non si ha certezza in ordine agli effetti.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/abusi-di-mercato-pubblicate-le-nuove-regole-ue.html.

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