Sottrazione internazionale dei minori e obbligo di eseguire i provvedimenti del giudice

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 33989/15 ha respinto il ricorso di una donna condannata per sottrazione internazionale di minori (33989). La donna aveva impugnato la pronuncia della Corte di appello di Venezia che l’aveva condannata anche per non aver eseguito il provvedimento del giudice italiano. Per la Cassazione il delitto di sottrazione internazionale di minori non può essere giustificato per i presunti illeciti commessi dal padre, così come poco importa che il padre fosse a conoscenza che la bambina si trovava in Austria. La donna poi rivendicava il rispetto delle pronunce delle autorità giudiziarie austriache che avevano deciso per il non rientro in Italia della minore. Una pronuncia irrilevante considerando che si trattava di provvedimenti relativi solo ad attività successiva rispetto alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice italiano e alla sottrazione di minore incapace.

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