Trasferimento delle persone condannate: ratificato l’accordo con gli Emirati Arabi Uniti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025, la legge 11 marzo 2025, n. 32 di ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l’8 marzo 2022 (Legge ratifica Emirati arabi). L’accordo (qui il testo Trattato EAU ) è stato motivato anche dalla circostanza che gli Emirati Arabi Uniti, a differenza di altri Paesi pure non parte al Consiglio d’Europa, non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 che – come precisato nella relazione illustrativa – costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato punta a raggiungere una piena cooperazione tra gli Stati parte nel trasferimento delle persone condannate nei casi in cui la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione, si sia in presenza di una sentenza definitiva e se al momento della ricezione della domanda di trasferimento la durata della condanna che resta da eseguire sia di almeno un anno, salvo casi eccezionali. Tra le altre condizioni, è richiesto che vi sia il consenso al trasferimento della persona condannata, che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e che sia lo Stato di esecuzione sia quello di condanna acconsentano al trasferimento. Nel testo è disciplinata l’intera procedura, incluse le questioni relative allo scambio di informazioni e alla documentazione da allegare. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, l‘articolo 12, paragrafo 3 dell’Accordo, chiarisce che se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può con il consenso dello Stato di condanna, adattare a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna adattata non può comunque essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna; aggravare per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.

Accanto alle modalità di esecuzione di cui all’articolo 12, l’accordo si occupa della possibilità di revisione della condanna (articolo 13), dei casi di amnistia e di grazia (articolo 14), delle condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15), di quelle per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), del principio di specialità (articolo 18), delle condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e delle modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall’applicazione delle misure dell’intesa bilaterale (articolo 20). Le eventuali controversie sull’interpretazione e l’applicazione del Trattato saranno risolte mediante la cooperazione delle autorità centrali designate ai sensi dell’articolo 3 o attraverso la consultazione tramite canali diplomatici.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *