Accordo tra gli Stati Ue per l’estinzione dei trattati bilaterali di investimento

Per attuare la sentenza Achmea è stato adottato l’accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 29 maggio 2020, L169 (BIT). Con il nuovo accordo, considerando che le clausole compromissorie per investitori e Stati presenti in accordi bilaterali di investimento tra Paesi Ue sono in contrato con il Trattato di Lisbona e, quindi, inapplicabili dalla data in cui l’ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all’Unione è diventata membro Ue, si estingue la clausola di caducità inserita nei trattati bilaterali e si fissano le azioni da avviare per i procedimenti arbitrali pendenti e per i nuovi procedimenti.

In primo luogo, nell’accordo è chiarito che i trattati bilaterali non possono essere la base giuridica per i procedimenti arbitrali e che l’atto si applica anche ai procedimenti interni alla Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (Convenzione ICSID), nonché al regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato, al regolamento arbitrale dell’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma, al regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC), al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e ad arbitrati ad hoc, mentre non si applica ai procedimenti previsti nella Carta dell’energia. La sezione 3 dell’accordo fissa le regole per il nuovo procedimento arbitrale e impone alle parti contraenti di informare i collegi arbitrali, “in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all’allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Achmea di cui all’articolo 4″. Le parti in un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento sono tenute a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare il lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi. L’articolo 7 individua gli obblighi delle parti contraenti e l’articolo 9 dispone le misure per un dialogo strutturato in caso di procedimento arbitrale pendente. Ampio spazio, poi, al diritto di accesso, per l’investitore, ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno. Esclusa la possibilità di apporre riserve all’Accordo che entra in vigore il 30esimo giorno a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, con la possibilità di applicazione provvisoria dell’Accordo.

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