Anni di piombo: escluso il diritto all’oblio

image_galleryL’interesse pubblico ad accedere a notizie sul terrorismo prevale sul diritto all’oblio rivendicato da un ex terrorista. E’ stato così respinto con decisione n. 4988654 del 31 marzo 2016, depositata nei giorni scorsi (4988654), il ricorso al Garante della privacy  presentato da un ex terrorista che aveva finito di scontare la pena e aveva chiesto a Google la rimozione di alcuni url e i suggerimenti di ricerca visualizzati dalla funzione di completamento automatico a seguito della digitazione nella stringa di ricerca del proprio cognome e della parola terrorista. Poco importa – scrive il Garante – il trascorrere del tempo di fronte a reati particolarmente gravi perché prevale in ogni caso l’interesse pubblico a reperire notizie. Di qui, la constatazione dell’assenza dei presupposti per applicare la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12, Costaja) anche perché il diritto all’oblio non trova spazio nei casi di crimini efferati. Si tratta, inoltre, di informazioni che hanno una valenza storica e appartengono, così, alla memoria collettiva.

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