Audizione del minore imprescindibile in ogni procedimento

Nel segno della Convenzione di New York  del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 11687/13 del 15 maggio 2013 (11687), ha annullato la pronuncia dei giudici di appello di Roma che, in un procedimento di revisione delle condizioni di separazione, non avevano ascoltato il minore, affidandosi ai servizi sociali. Per la Suprema Corte, che è stata investita del ricorso da un padre che aveva impugnato la decisione della Corte di appello di Roma soprattutto nella parte in cui i giudici avevano deciso il collocamento presso la madre, prevedendo altresì l’affido condiviso, è stata violata la Convenzione di New York e, in particolare, l’articolo 12 che impone di tenere conto dell’interesse superiore del minore in ogni procedimento dell’autorità giudiziaria e amministrativa che lo riguarda. Questo principio in base al quale il minore deve esprimere liberamente la propria opinione – chiarisce la Suprema Corte – vale anche per i procedimenti che fissano le condizioni di separazione. Solo in casi eccezionali, quindi, e con una dettagliata motivazione è possibile omettere l’audizione che è invece un principio generale da applicare anche per rispettare l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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