Circolare del Ministero degli esteri sulle procedure per i trattati internazionali

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha adottato la circolare n. 2 del 31 luglio 2021 che fornisce indicazioni sulle procedure da seguire nelle diverse fasi che vanno dall’inizio della negoziazione agli adempimenti successivi alla firma di trattati internazionali e di intese tecniche (Circolare MAE). Il nuovo documento sostituisce la Circolare n. 4 del 3 marzo 2008.

Entro il 15 settembre di ogni anno, gli uffici del Ministero, anche sulla base delle informazioni acquisite dalle altre amministrazioni coinvolte nelle negoziazioni, faranno pervenire all’Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso e dei trattati (di seguito SGCT I) e all’Ufficio legislativo una tabella con i trattati di cui prevedono la sottoscrizione nel corso dell’anno successivo. Qualora poi, in corso d’anno, dovesse sorgere l’esigenza di negoziare un trattato non segnalato nella programmazione annuale, sarà necessario comunicarlo agli indicati uffici.

Ad ogni trattato internazionale negoziato dall’Italia è associato un Ufficio negoziatore, generalmente quello competente per i rapporti bilaterali con la controparte (per gli accordi bilaterali) oppure per le relazioni con l’organizzazione internazionale interessata o per la materia trattata (per quelli multilaterali). L’Unità di coordinamento della Segreteria Generale potrà dirimere eventuali casi dubbi.

Per quanto riguarda gli atti successivi alla firma è chiarito che è compito dell’SGCT I “predisporre e trasmettere lo strumento di ratifica per la firma del Presidente della Repubblica e la controfirma del Ministro”. Per i limitati casi in cui non è necessaria la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, ad esempio per i trattati esecutivi, contemplati o comunque previsti in altri trattati quadro, o per i trattati interpretativi di un trattato vigente, l’entrata in vigore segue direttamente la firma. La valutazione è effettuata caso per caso dall’SGCT I, sentito, se necessario, l’Ufficio legislativo.

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