Clausola attributiva di competenza non opponibile al subacquirente che non ha prestato il proprio consenso

La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta, con la sentenza Refcomp depositata oggi (causa C-543/10, 10), a chiarire i limiti di applicazione di una clausola attributiva di competenza in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Alla Corte di giustizia Ue si era rivolta la Cassazione francese chiedendo un’interpretazione sulla portata della clausola attributiva di competenza nel caso di una pluralità di contratti stipulati tra diverse parti. Per la Corte di giustizia un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza produce effetti unicamente nei rapporti tra le parti che hanno preso parte al contratto, senza che esso possa essere opposto a un terzo, come il subacquirente, salvo nei casi in cui quest’ultimo abbia prestato il consenso. Questo vuol dire che l’articolo 23 del regolamento relativo alla proroga di competenza deve essere interpretato nel senso che l’accordo sull’attribuzione di competenza non può essere esteso, malgrado una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabiliti in diversi Stati membri, a un terzo, parte di un contratto ulteriore, che non ha prestato il suo consenso. D’altra parte, precisa la Corte, il subacquirente e il produttore “non sono legati da alcun vincolo contrattuale” e, di conseguenza “non è possibile ritenere che essi abbiano attributo la competenza ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento”.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *