Contratto di assicurazione di tutela giudiziaria: ampia libertà di scelta del legale

Libertà di scelta dell’avvocato per l’assicurato che stipula una polizza di tutela giudiziaria. E questo anche quando il procedimento nazionale ha natura amministrativa e non giurisdizionale. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo in due sentenze depositate il 7 aprile. Gli eurogiudici, chiamati a interpretare la direttiva 87/344/Cee del 22 giugno 1987 sull’assicurazione tutela giudiziaria, recepita in Italia con dlgs 26 novembre 1991 n. 393 (poi abrogato dal dlgs 7 settembre 2005 n. 209), hanno fornito un’interpretazione che ampia la libertà di scelta del legale. Nella causa C-460/14 (Massar, C-460:14) a rivolgersi a Lussembugo è stata la Corte suprema olandese. Un lavoratore, che aveva sottoscritto un’assicurazione di tutela giudiziaria e che era stato licenziato, aveva chiesto la copertura delle spese per un legale, ma l’assicurazione aveva opposto un no perché il procedimento dinanzi all’istituto nazionale di gestione delle assicurazioni non poteva essere considerato come un procedimento giurisdizionale e, quindi, la copertura assicurativa andava esclusa. Di diverso avviso la Corte Ue. La direttiva – osserva Lussemburgo – copre i procedimenti giudiziari o amministrativi in cui un legale è chiamato a rappresentare o difendere gli interessi dell’assicurato che, stipulando un contratto di tutela giudiziaria, può scegliere l’avvocato. Va, quindi, esclusa un’interpretazione restrittiva che limiterebbe il diritto di scelta ai soli casi di procedimenti giurisdizionali in materia amministrativa. Una simile limitazione – scrive la Corte  – sarebbe contraria allo scopo perseguito dall’atto Ue che è quello di “proteggere in modo ampio gli interessi degli assicurati”. Se il procedimento nazionale si conclude con una decisione in grado di incidere sui diritti del lavoratore è evidente che l’assicurato deve essere tutelato in quel procedimento. E questo al di là delle qualificazioni nazionali. Poco importano, prosegue la Corte, le eventuali conseguenze finanziarie sui sistemi di assicurazione. Per evitare conseguenze di questo genere, tenendo conto che la direttiva non procede a un’armonizzazione completa, gli Stati hanno la possibilità di introdurre alcune limitazioni alle spese sostenute dagli assicuratori e al regime applicabile ai contratti, senza privare la direttiva del suo effetto utile e senza impedire la scelta del legale. Conclusione analoga nella causa C-5/15 (C-5:15). In questo caso, la vicenda coinvolgeva un paziente che aveva presentato un reclamo per il diniego all’autorizzazione di cure da parte del centro per la determinazione delle prestazioni mediche. Anche in questa vicenda, la Corte riconosce, in sostanza, il diritto dell’assicurato, che ha stipulato una polizza di tutela giudiziaria, a nominare un legale e ad ottenere il rimborso delle spese nel procedimento durante la fase amministrativa perché questa si conclude con una decisione che è “il presupposto indispensabile alla proposizione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo”.

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