Controversia transnazionale e pluralità di convenuti: la Cassazione precisa le condizioni di applicazione del regolamento Bruxelles I

Se un convenuto ha il domicilio in Italia, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche con riferimento a una società maltese, litisconsorte necessaria. E’ la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, a intervenire fornendo alcune precisazioni sull’articolo 6, n. 1 del regolamento  n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 10 gennaio 2015 dal n. 1215/2012). Con l’ordinanza n. 26145 depositata il 3 novembre (26145:17), la Suprema Corte ha accertato la giurisdizione del giudice italiano nei casi in cui una convenuta sia domiciliata nello Stato e una società in un altro Paese membro. L’azione dinanzi ai giudici italiani e, in particolare, dinanzi al tribunale di Ancona, era stata avviata da un istituto di credito che aveva presentato una revocatoria contro una debitrice e contro una società di diritto maltese che aveva come unico socio la stessa donna. La società maltese aveva sollevato il difetto di giurisdizione. La Suprema Corte, prima di tutto, ha escluso la necessità di formulare un quesito interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ritenendo la norma del regolamento n. 44/2001 chiara e ha altresì respinto la tesi della società ricorrente, escludendo un’estensione della clausola di giurisdizione a soggetti che erano rimasti terzi nella pattuizione circa la scelta del giudice. Così, in forza dell’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 in base al quale una persona fisica o giuridica, domiciliata in uno Stato membro, può essere convenuta in un altro Paese Ue in caso di pluralità di convenuti e, in particolare, dinanzi al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, ha sancito la giurisdizione italiana. E questo con riguardo non solo alla donna debitrice, ma anche alla società di diritto maltese. Per la Suprema Corte, inoltre, la norma in esame “non si limita a individuare l’ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all’interno del medesimo”. Detto questo, però, la Cassazione ha precisato che “la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverso da quello individuato in base alla norma del regolamento” va affidata alle norme della lex fori.

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