Corte Ue: chiariti i limiti di competenza di Lussemburgo per l’interpretazione della Carta di Nizza

Se dalle norme interne non si desume alcun rinvio volto a stabilire l’obbligo di sottoporre questioni puramente interne alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la Corte di giustizia Ue non può pronunciarsi in via pregiudiziale perché manca “un interesse certo a che sia preservata un’uniformità di interpretazione di disposizioni o di nozioni riprese dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in presenza delle quali se ne chiede l’applicazione”. E’ il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, nella sentenza del 7 novembre (causa C-313/12, Romeo, C-313:12), ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte dei Conti, sezione giuridizionale della Sicilia. Quest’ultima aveva deciso di rivolgersi alla Corte Ue per verificare se alcune disposizioni della legge n. 241/90 violassero l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Pur riconoscendo la portata puramente interna della questione, la Corte dei conti riteneva che fosse necessario verificare se i principi di diritto dell’Unione fossero applicabili anche agli atti amministrativi nazionali in materia pensionistica. Una posizione che non ha convinto la Corte Ue  che non ravvisando alcuna questione relativa all’applicazione del diritto dell’Unione, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

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