COVID-19: in vigore il Regolamento UE SURE

In vigore ed applicabile, dal 20 maggio, il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (SURE). La situazione eccezionale che – come sottolineato dalla Commissione Ue – sfugge al controllo degli Stati membri, con gravissime ripercussioni negative sui lavoratori, “ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica da parte degli Stati membri per regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e per misure analoghe, segnatamente per i lavoratori autonomi, nonché per spese connesse a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul luogo di lavoro”. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione, l’adozione di questo nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione. Lo strumento Ue integra le misure nazionali per permettere il finanziamento di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e, pertanto, ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito. Il sistema funzionerà così: uno Stato membro potrà richiedere assistenza finanziaria “quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1° febbraio 2020 per via di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19″. In primo piano, quindi, gli interventi a supporto dei regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo, di misure analoghe o di supporto sanitario. Va segnalato che l’assistenza finanziaria è, in sostanza, un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. La Commissione, su decisione del Consiglio, potrà assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie, ottimizzando i costi e preservando la “sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati”. L’articolo 6 fissa l’iter procedurale per la richiesta di assistenza finanziaria. In ogni caso, lo Stato membro beneficiario sarà tenuto ad  aprire un conto speciale presso la banca centrale nazionale ed entro 20 giorni lavorativi “TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente” trasferirà il capitale e gli interessi dovuti in base all’accordo di prestito su un conto presso il Sistema europeo di banche centrali.

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