MAE e assenso per la successiva consegna: non basta il provvedimento del pubblico ministero

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 9582/20 depositata 10 marzo è intervenuta a chiarire la portata della nozione di autorità giurisdizionale che emette un mandato di arresto europeo nei casi in cui si tratti di atti trasmessi da un’autorità diversa rispetto a quella che aveva disposto l’iniziale consegna (MAE). A rivolgersi alla Suprema Corte è stato il destinatario di un mandato di arresto emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca per la partecipazione a un procedimento penale in cui l’uomo era accusato di frode informatica e uso indebito di carte di credito, fatti commessi in Germania. La Corte di appello di Roma aveva dato il via alla consegna differendola a un periodo successivo all’espiazione delle pene in Italia, inflitte a seguito di sentenze passate in giudicato. Secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva commesso, tra gli altri, un errore nell’applicazione dell’articolo 25, comma 1 della legge n 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Questo perché non era stato ancora ottenuto l’assenso dell’autorità giudiziaria olandese che aveva consegnato l’uomo, cittadino italiano, in esecuzione di sei mandati di arresto emessi da Roma. La Cassazione ha accolto questo motivo di ricorso proprio perché l’assenso richiesto ai Paesi Bassi per la successiva consegna a un altro Stato membro non era stato fornito dalla stessa autorità giurisdizionale che aveva deciso sulla prima consegna, ma dal pubblico ministero. Questo risulta contrario alla decisione quadro Ue come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 28 giugno 2012 (C-192/12) con la quale è stato precisato che in base all’articolo 28 dell’atto Ue la persona ricercata ha il diritto di non essere consegnata ad uno Stato membro diverso da quello di esecuzione per l’esercizio delle azioni penali o per l’esecuzione della pena per un reato commesso prima della sua consegna allo Stato membro emittente. Se, infatti, è possibile che sull’assenso alla successiva richiesta di consegna si pronunci un’autorità giudiziaria diversa da quella che ha già deliberato sul primo mandato di arresto è indispensabile che la valutazione competa a un organo “di natura tipicamente giurisdizionale”. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare che l’organo giudiziario olandese competente a esprimere l’assenso alla consegna avesse le caratteristiche proprie del primo organo che si era pronunciato sulla consegna. Di qui l’annullamento con rinvio della sentenza alla Corte di appello in diversa composizione.

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