Danni non patrimoniali per vacanza rovinata solo se si è superata una soglia minima di tollerabilità

Il turista ha diritto al pieno godimento del viaggio organizzato “come occasione di piacere e di riposo”. Di conseguenza, devono essere risarciti i danni non patrimoniali derivanti da un inadempimento contrattuale. Lo ha detto, in diverse occasioni, la Corte di giustizia dell’Unione europea interpretando la direttiva 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» e lo ha ribadito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 7256/2012 dell’11 maggio 2012 (7256) sottolineando la prevalenza del diritto Ue sul diritto interno. Una coppia di sposi aveva citato in giudizio un’agenzia di viaggio chiedendo il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a seguito del viaggio di nozze in Polinesia. Per la coppia la loro vacanza era stata rovinata da una serie di inadempimenti contrattuali. Di qui il ricorso dinanzi al giudice di pace e poi al Tribunale di Roma che aveva condannato l’agenzia al pagamento di 697,00 euro, malgrado i coniugi avessero chiesto un importo maggiore.

Per la Corte di cassazione, le espressioni generiche contenute nel decreto legislativo n. 111/95 che ha recepito la direttiva 90/314 devono includere il danno non patrimoniale così come previsto nella direttiva. In questa direzione anche il Codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011 che ha recepito la direttiva 2008/122), pur se non applicabile al caso di specie, va in questa direzione. Detto questo, però, la Cassazione riconosce che il risarcimento per i danni non patrimoniali debba essere corrisposto solo se supera “una soglia minima di tollerabilità” malgrado una simile delimitazione non derivi dall’interpretazione fornita dalla Corte Ue. Tuttavia, per la Suprema Corte il fondamento di ciò è nella necessità di “valorizzare la regola di correttezza e di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà della condotta” alla luce dei doveri di solidarietà specificati nell’articolo 2 della Costituzione. In questo caso, il superamento di detto limite è rinvenibile nell’irripetibilità della vicenda ossia nel viaggio di nozze.

Si veda il post del 1° aprile 2012.

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