Delibazione di sentenze ecclesiastiche: no al riesame del merito

La Corte di appello competente per territorio non può bloccare la delibazione di una sentenza ecclesiastica chiedendo una nuova interpretazione “delle risultanze processuali, diversa rispetto a quella cui è pervenuto il giudice ecclesiastico”. Per la Corte di cassazione, I sezione civile, che si è pronunciata con sentenza n. 24967/13 depositata il 6 novembre 2013 (24967), la Corte di merito può impedire la delibazione se una pronuncia del Tribunale della Sacra Rota è priva di motivazione, ma non può procedere al riesame di merito. Il procedimento è arrivato in Cassazione su azione di un marito che aveva chiesto la delibazione della sentenza di nullità di matrimonio resa dal Tribunale della Segnatura apostolica del 29 maggio 2009. La Corte di appello dell’Aquila aveva negato la delibazione ritenendo la sentenza in contrasto con un principio fondamentale dell’ordinamento italiano quale l’obbligo di motivazione. Una conclusione non condivisa dalla Cassazione secondo la quale, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva in realtà individuato la presenza di una motivazione, criticandola nella parte in cui non aveva effettuato “una valutazione critica delle risultanze clinico-scientifiche”, chiedendo, quindi, al giudice ecclesiastico una nuova interpretazione. Una simile situazione – osserva la Cassazione – costituisce un “vulnus al principio del divieto di riesame del merito della sentenza ecclesiastica, sancito dal punto 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo di modifica del Concordato Lateranense”. Di qui la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

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