Domande riconvenzionali e giurisdizione: un chiarimento dalla Corte Ue

Le esigenze di protezione della parte debole di un contratto presenti nell’azione principale non si estendono in modo automatico all’azione secondaria, con la conseguenza che non incidono sull’individuazione del giudice competente. Pertanto, gli sviluppi procedurali successivi all’azione principale e riguardanti unicamente professionisti non rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 3 (competenza in materia di assicurazioni) del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal regolamento n. 1215/2015, di analogo contenuto). Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 21 gennaio 2016 (causa C-521/14, SOVAG, C-521:14). A chiamare in aiuto Lussemburgo, la Corte suprema finlandese alle prese con una controversia che vedeva coinvolte due compagnie di assicurazione. Questi i fatti. Un cittadino, vittima in Germania di un incidente stradale, che configurava anche un infortunio sul lavoro, si era rivolto ai giudici finlandesi per ottenere dalla compagnia assicurativa tedesca presso la quale era assicurato colui che aveva procurato il danno, il risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incidente. Poiché il sinistro stradale costituiva anche un infortunio sul lavoro, la compagnia finlandese competente gli aveva versato un indennizzo e aveva deciso di agire verso quella tedesca dinanzi al giudice finlandese. In primo grado, le autorità giudiziarie finlandesi si erano dichiarate incompetenti, in secondo grado avevano affermato la propria giurisdizione, mentre la Corte suprema ha rimesso la questione interpretativa agli eurogiudici. La Corte Ue parte dalla constatazione che, nella vicenda in esame, la controversia riguardava due professionisti e non un consumatore come nel caso dell’azione principale che vedeva contrapposti il cittadino vittima dell’incidente e la compagnia di assicurazione, con la conseguenza che non può essere applicato l’articolo 8 contenuto nella sezione terza del regolamento. Tuttavia, tenendo conto della necessità di evitare soluzioni contrapposte, laddove sussista un collegamento tra la domanda principale e la chiamata del terzo, va applicato l’articolo 6, par. 2 del regolamento in base al quale “qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale” l’azione va proposta davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale e, di conseguenza, dinanzi al giudice finlandese. In questo modo, infatti, riduce al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e il rischio di decisioni incompatibili.

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