Esclusa la giurisdizione italiana sui comportamenti del giudice ecclesiastico

Il giudice italiano non può valutare l’attività esercitata da quello ecclesiastico nel procedimento di annullamento del matrimonio per gli atti funzionali al processo e non ha quindi giurisdizione per le azioni risarcitorie promosse da un cittadino  nei confronti del giudice ecclesiastico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella prima sentenza sul problema della giurisdizione del giudice italiano in materia di risarcimento danni per violazione delle regole processuali canoniche, depositata il 6 luglio (n. 11988/10, giudice ecclesiastico). Per la Suprema Corte, tenendo conto che, in base all’Accordo di revisione del  Concordato del 18 febbraio 1984, la giurisdizione ecclesiastica è estranea ed esterna all’ordinamento italiano, diventando civilmente rilevante solo in talune condizioni e dopo un procedimento di delibazione, il giudice italiano non può avere giurisdizione sui comportamenti dell’autorità giudiziaria ecclesiastica e sul rispetto delle regole processuali canoniche.

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