Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: la parola alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 19618 del 18 settembre, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite per risolvere una controversa questione sull’obbligo di affissione del crocifisso in aula (19618). Nel caso in esame, un docente era stato colpito da una sanzione disciplinare perché aveva rimosso il crocifisso presente nell’aula malgrado, a seguito di una delibera dell’assemblea degli studenti, il dirigente scolastico avesse deciso che durante le lezioni il crocifisso dovesse essere affisso. Il docente aveva impugnato il provvedimento sanzionatorio, ma sia il Tribunale sia la Corte di appello di Perugia avevano respinto il ricorso. Di qui il ricorso in Cassazione. La sezione lavoro, prima di tutto ha constatato che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è imposta dalla legge, ma solo da regolamenti risalenti nel tempo.

Ricostruita, poi, l’evoluzione giurisprudenziale e i contrasti tra Consiglio di Stato e Cassazione, la sezione lavoro ha evidenziato l’importanza del valore religioso del crocifisso, come sottolineato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15614/2016. In quel caso, però, un magistrato si era rifiutato di svolgere la propria funzione in un’aula nella quale era esposto il crocifisso, a differenza della vicenda relativa al docente che non si era rifiutato di svolgere la sua prestazione lavorativa, ma aveva agito in autotutela rimuovendo il simbolo religioso. La sezione lavoro ha, inoltre, ricostruito gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza della Grande Camera del 18 marzo 2011 (Lautsi), ha escluso la violazione dell’articolo 9 della Convenzione che assicura la libertà di religione, perché “la sola esposizione di un simbolo essenzialmente passivo” non determina una violazione del principio di neutralità dello Stato ed all’ostensione, che deve essere ‘relativizzata’. Per la Grande Camera, l’esposizione del crocifisso non ha un’incidenza sull’educazione degli allievi paragonabile a un discorso didattico. Tuttavia, nel caso all’attenzione della sezione lavoro, il docente potrebbe ritenere che sussiste un contrasto con la laicità dello Stato intesa come tutela del pluralismo e trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto all’insegnante che aderisce al credo cattolico in quanto tenuto “a svolgere l’attività di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libertà di coscienza che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare ogniqualvolta la prestazione possa essere utilmente resa con modalità diverse, che quella libertà garantiscano”.

Tenendo conto che il diritto antidiscriminatorio nel contesto lavorativo (sul quale la Cassazione ha richiamato anche una pronuncia della Corte Ue) impone l’utilizzo di un mezzo appropriato, si potrebbe individuare una soluzione diversa rispetto a quella dell’esposizione del crocifisso deciso dalla maggioranza degli alunni, proprio per garantire anche la libertà del docente. Trattandosi di una questione della massima importanza, la sezione lavoro ha rimesso la questione al Primo Presidente per valutare l’assegnazione della vicenda alle sezioni unite.

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