Giurisdizione francese per il disastro ambientale provocato dalla petroliera Erika

La Corte di cassazione francese, sezione plenaria penale, con sentenza del 25 settembre n. 3439 (Crim_arret3439_20120925) ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Parigi (annullando solo un parte relativa alla costituzione di parte civile di alcune vittime) con la quale era stata attribuita la giurisdizione al giudice francese nell’azione per risarcimento danni provocati dalla catastrofe ecologica nel caso Erika. La petroliera battente bandiera maltese, di proprietà di un armatore italiano, che agiva per conto della Total era naufragata al largo delle coste della Bretagna nel 1999. Un’enorme quantità di petrolio aveva distrutto l’ecosistema: la marea nera era arrivata sulle coste francesi provocando una strage di diverse specie animali e danneggiando l’economia della zona. La Cassazione ha confermato la giurisdizione francese sulla base della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare e del codice di procedura penale malgrado l’incidente fosse avvenuto nella zona economica esclusiva. Nella sentenza fiume (319 pagine) la Cassazione si è anche occupata della questione dell’immunità dalla giurisdizione avanzata dalla società Rina.

1 Risposta
  • Alessandro
    aprile 26, 2016

    Buongiorno,
    nell’esame della sentenza in questione, non ho trovato difficolta a comprendere i motivi per cui, in base al principio chi inquina paga, il venditore e noleggiatore viene coinvolto nelle spese per sue Negligenze/imprudenze (nel caso di specie la Total International aveva scelto nave non idonea, una carretta del mare , l’Erika appunto). Più difficile da comprendere l’ipotesi di responsabilità del produttore del prodotto cha ha causato l’inquinamento (quindi la Total come compagnia petrolifera) nel caso risulti che il suo comportamento aveva contribuito all’inquinamento in parola. Quali potrebbero essere questi comportamenti? E’ possibile avere qualche esempio?

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