Giurisdizione in materia di divorzio: interviene la Cassazione francese

La Corte di cassazione francese, prima sezione civile, con sentenza n. 1185 del 15 novembre (Arrêt n° 1185) ha risolto un conflitto di giurisdizione in un caso di divorzio tra una coppia formata dalla moglie, cittadina francese e il marito belga. Dopo aver contratto matrimonio in Francia, i coniugi avevano fissato la residenza in Belgio dove erano nati tre figli. Si erano spostati in seguito in India e la donna, rientrata in Francia, si era rivolta ai giudici nazionali depositando la richiesta di divorzio. Era scaturita una controversia sulla sussistenza di giurisdizione del giudice francese: la Corte di appello, in ultimo, pur escludendo la sussistenza della giurisdizione in base agli articoli da 3 a 5 del regolamento 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), aveva rinviato ai criteri fissati nell’ordinamento francese e affermato la giurisdizione del giudice nazionale richiamando l’articolo 14 del codice civile in base al quale lo straniero, anche non residente in Francia, può essere citato in giudizio dinanzi a un tribunale francese per le obbligazioni concluse in Francia con un francese o all’estero nei confronti di un francese. Una conclusione sbagliata secondo la Corte di cassazione: la circostanza che non sussisteva più la residenza abituale in Francia avrebbe dovuto portare i giudici di appello a concludere nel senso dell’assenza di giurisdizione dei tribunali d’oltralpe. Di qui l’annullamento della sentenza.

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