I fori speciali del regolamento n. 44/2001 applicabili anche per stabilire il giudice competente per territorio

Con ordinanza n. 22731 depositata l’11 dicembre (22731_12_12) la Corte di cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da una società italiana che aveva dato in subappalto un lavoro a una società con sede legale in Francia e succursale a Milano. La società italiana aveva presentato un regolamento di competenza eccependo un errore del Tribunale di Lecco che aveva spostato la giurisdizione al Tribunale di Milano ritenendo che l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale relativo ai fori speciali si applicasse non solo per determinare la giurisdizione tra i giudici Ue ma anche la competenza per territorio dei giudici nazionali. Una conclusione condivisa dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso del ricorrente. Per la Corte, infatti, l’articolo 5, n. 5 del regolamento in base al quale nei casi di controversie concernenti l’esercizio di una succursale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere adita dinanzi al giudice in cui essa è situata, non solo individua la giurisdizione competente per risolvere una controversia internazionale, ma designa il giudice competente per territorio “senza lasciare spazio alle disposizioni sulla competenza territoriale dettate dagli articoli 18 e seguenti del codice di procedura civile”. Di conseguenza, è corretto attribuire la competenza al giudice del luogo in cui la succursale è situata senza che abbia rilievo l’articolo 20 del codice di procedura civile che la attribuisce al giudice del luogo in cui il contratto è stato concluso in base al forum contractus.

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