Il Consiglio di Stato interviene sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Va annullata la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio che ha accolto il ricorso di un cittadino italiano che aveva conseguito in Spagna il titolo di “economista” e aveva chiesto l’iscrizione nell’albo dei commercialisti. Il ministero della giustizia aveva negato il riconoscimento della qualifica ottenuta in Spagna come idonea per l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, ma il Tar aveva annullato il provvedimento e consentito l’iscrizione. Di diverso avviso il Consiglio di Stato, IV sezione, che si è pronunciato con la sentenza n. 32/16 dell’8 gennaio 2016 stabilendo che la pronuncia del Tar deve essere annullata (Consiglio di Stato). Questo perché -scrive l’organo giurisdizionale – la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il Dlgs. n. 206/2007, deve essere interpretata “nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea (cfr. Corte di giustizia UE, 29 gennaio 2009, C-311)”. Il titolo di laurea in sé, prosegue il Consiglio di Stato, non può consentire l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti. Di qui l’accoglimento del ricorso del Ministro della Giustizia che aveva impugnato la decisione del Tar.

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