Immunità ed esecuzione delle sentenze: precisazioni dalla CEDU

Prosegue dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo la vicenda della dipendente austriaca dell’ambasciata americana che si era rivolta a Strasburgo per contestare la decisione dei tribunali austriaci che avevano respinto il suo ricorso in ragione dell’immunità degli Stati esteri. La Corte europea aveva condannato l’Austria per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto all’equo processo e il diritto di accesso alla giustizia chiarendo che agli Stati Uniti, anche in base al diritto consuetudinario e alla Convenzione del 2004, non spettava alcuna immunità. Con sentenza del 20 giugno 2013 (ricorso n. 14497/06, CASE OF WALLISHAUSER v. AUSTRIA No. 2) la Corte si è pronunciata sul nuovo ricorso presentato dalla donna che sosteneva violato il diritto di proprietà in quanto la legge austriaca consente ai datori di lavoro stranieri che godono di extraterritorialità di non versare direttamente i contributi di sicurezza sociale. Ciò, ha precisato la Corte, rientra nel margine di discrezionalità concesso agli Stati dalla stessa Convenzione che lascia spazio soprattutto per le misure di carattere economico e sociale.

Per quanto riguarda la questione dell’immunità la Corte ha stabilito che in questo caso le norme della Convenzione del 1972 sull’immunità degli Stati non erano applicabili perché le questioni sulla sicurezza sociale non rientrano nel campo di applicazione del Trattato (articolo 29). Così, ha poco rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 sia perché all’epoca dei fatti non era applicabile e sia perché anche se potesse valere come riproduttiva del diritto consuetudinario, per la Corte ,il fatto che uno Stato non possa avvalersi dell’immunità della giurisdizione – come era il caso di specie – non significa che un provvedimento contro uno Stato estero debba essere eseguito nello stesso modo in cui esso è eseguito nei confronti di un normale datore di lavoro. Pertanto, la legge austriaca che non consente di eseguire gli obblighi in materia di sicurezza sociale nei confronti di datori di lavoro che godono di extraterritorialità non è contraria alla Convenzione.

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