Ingiunzione europea: invalida la dichiarazione di esecutività se la notifica non è corretta

Nell’applicazione del regolamento n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è necessario raggiungere un giusto equilibrio tra rapidità ed efficacia del meccanismo e rispetto dei diritti di difesa. Se questi ultimi vengono compromessi dalla mancata notifica dell’ingiunzione, la dichiarazione di esecutività è invalida. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 4 settembre 2014 nelle cause riunite C-119/13 e C-120/13, Ecocosmetics (ingiunzione). Sono stati i giudici tedeschi a rivolgersi, in via pregiudiziale, alla Corte di Lussemburgo. In un procedimento, una società con sede in Germania aveva presentato una domanda d’ingiunzione a carico di una cittadina residente in Francia. Il tribunale tedesco aveva emesso l’ingiunzione e dichiarato, poi, l’esecutività. La donna aveva presentato una domanda di riesame sostenendo che l’ingiunzione non le era stata notificata in quanto trasmessa a un indirizzo diverso, modificato dalla donna molti  anni prima. Pertanto, la donna non aveva potuto opporsi entro 30 giorni dalla notifica ai sensi del regolamento utilizzando il modulo standard. Una situazione che – osserva la Corte – aveva compromesso il suo diritto di difesa. E’ opportuno ricordare che il regolamento stabilisce regole precise per assicurare la corretta notifica che è poi funzionale a garantire l’esercizio del diritto di opposizione che interrompe la procedura e fa scattare quella civile ordinaria. In base all’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006, “il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F che gli viene consegnato unitamente al modulo standard E contenente l’ingiunzione. L’opposizione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento della notifica dell’ingiunzione”. Nel caso in esame, il meccanismo di opposizione non era attivabile proprio perché il difetto di notifica non consentiva di far decorrere il tempo. In questi casi, precisano gli eurogiudici, l’ingiunzione non può diventare esecutiva e, di conseguenza, in simili circostanze la dichiarazione di esecutività deve essere dichiarata invalida.

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