Interesse superiore del minore: no a un rapporto con il padre solo via skype

Il trasferimento nel Regno Unito di un bambino è contrario all’interesse superiore del minore se il padre vive in Italia. Non c’è dialogo a distanza che tenga di fronte alla vicinanza fisica con il genitore. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19694/14 depositata il 18 settembre (sentenza). Alla Suprema Corte si era rivolta la madre inglese di un bambino nato dall’unione con un cittadino italiano. La donna chiedeva di potersi trasferire dall’Italia nel Regno Unito, anche per ragioni economiche. Tuttavia, la Corte di appello di Trento aveva respinto l’istanza confermando la decisione del Tribunale per i minorenni che aveva disposto l’affido condiviso con collocamento del minore presso la madre. Il no al trasferimento – osserva la Cassazione – è conforme alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione sui diritti del fanciullo perché persegue l’interesse superiore del minore favorendo una crescita equilibrata proprio grazie ai rapporti con entrambi i genitori. Laddove è in gioco l’interesse superiore del minore, “l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, quali quelli coinvolti dal ricorso in esame, può subire temporanee e proporzionate limitazioni”. La Corte ha anche escluso che la rimodulazione delle modalità di comunicazione, ad esempio attraverso via skype, possa sostituire il rapporto diretto con il genitore.

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