Interessi collettivi dei consumatori: in Gazzetta la direttiva Ue

Partono le azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 409 del 4 dicembre 2020 la direttiva 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (direttiva interessi collettivi). La direttiva dovrà essere recepita entro il 25 dicembre 2022 e le norme saranno applicabili dal 25 giugno 2023. L’obiettivo è garantire che una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri, permettendo così una tutela ampia dei consumatori mediante “l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative”. Al centro dell’azione, l’accesso alla giustizia, senza incidere sulla libertà degli Stati di adottare o mantenere in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Detto questo, però, gli Stati devono assicurare che “almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva”. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione è chiarito che l’atto Ue è circoscritto alle azioni rappresentative per violazioni del diritto dell’Unione (allegato I), comprese le “disposizioni quali recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori”. Ampio il raggio di azione che comprende le violazioni nazionali e transfrontaliere, “anche qualora tali violazioni siano cessate prima che sia stata avviata l’azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima della conclusione dell’azione rappresentativa”. Ogni Stato membro dovrà garantire che gli enti legittimati designati in un altro Stato membro per intentare azioni rappresentative possano proporre queste azioni dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative. Accanto alla disciplina sulle transazioni concernenti i risarcimenti, sui provvedimenti risarcitori e su quelli inibitori, la direttiva impone agli Stati membri di accogliere, come prova fornita dalle parti, le decisioni definitive di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.

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