La Cassazione procede all’interpretazione conforme alla CEDU delle norme sul trattenimento

Nella convalida del decreto del questore che decide sul trattenimento dello straniero in un centro di identificazione e di espulsione, il giudice nazionale, anche se non può sindacare sulla legittimità del provvedimento in base al diritto interno, è tenuto a rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità del provvedimento in linea con l’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ una lettura convenzionalmente orientata del decreto legislativo n. 286/98 quella proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 12609 depositata il 5 giugno (2014_12609). Alla Cassazione si era rivolta una cittadina ucraina nei confronti della quale era stato adottato un decreto di trattenimento nel CIE. Il decreto era stato convalidato dal giudice di pace ma, tra gli altri motivi di ricorso, la donna ha sostenuto che l’assenza di un controllo di legittimità sul provvedimento precluso al giudice in base al Dlgs n. 286/98 sarebbe in contrasto con la Convenzione europea. Sancita l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione, però, ha colto l’occasione per precisare che in sede di convalida del decreto del questore sul trattenimento, il giudice deve accertare la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, seppure incidentalmente. Quest’accertamento è imposto dall’articolo 5 della Convenzione europea come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Che, tra l’altro, ha anche chiarito che per manifesta illegittimità deve intendersi l’azione dell’autorità nazionale al di fuori della sua sfera di competenza. Pertanto, osserva la Cassazione nell’ordinanza in oggetto, malgrado l’articolo 14 Dlgs n. 286/1998 escluda il potere del giudice in sede di convalida del trattenimento di sindacare sulla legittimità del decreto di espulsione, per superare il contrasto con la Convenzione, è possibile procedere a un’interpretazione “convenzionalmente – e quindi costituzionalmente – orientata della norma interna”. La CEDU già impone all’ordinamento interno “di consentire al giudice della convalida un sindacato non già su tutte le ipotesi di illegittimità del decreto di espulsione, bensì solo su quelle di illegittimità manifesta, da individuare in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”. La norma interna, quindi, va letta in quest’ottica, fermo restando che spetta al ricorrente provare che il principio non è stato rispettato.

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