La Cassazione sulla revoca del brevetto europeo e gli effetti sul brevetto italiano – The Italian Supreme Court on revocation of the European patent and effects on the Italian patent

Il brevetto italiano e quello europeo sono autonomi e, di conseguenza, la decisione di revoca adottata dal Board of Appeal dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) non comporta la perdita di efficacia del corrispondente titolo italiano perché dall’invalidità del brevetto europeo non deriva l’invalidità di quello italiano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con l’ordinanza n. 22984/19 depositata il 16 settembre 2019 (22984), con la quale la Suprema Corte ha ribaltato il verdetto della Corte di appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità del brevetto italiano e della frazione nazionale del corrispondente brevetto europeo perché l’Ufficio europeo dei brevetti aveva revocato quello europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità. Ad avviso della Corte territoriale, il provvedimento del Board of Appeal aveva conseguenze immediate sul brevetto italiano in forza del cumulo di protezione che aveva effetto anche se era stata richiesta, da una delle parti, la revisione della decisione dell’EPO.

Una conclusione non condivisa dalla Suprema Corte che, in primo luogo, ha esaminato la Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, modificata nel 2000 e ratificata dall’Italia con legge n. 224/2007 e ha precisato che il brevetto europeo è “una sommatoria di brevetti nazionali” che “non sottrae il giudice dall’obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo”. E’ vero che l’articolo 59 del Codice della proprietà industriale stabilisce l’inefficacia del brevetto italiano, ma questo solo se la procedura di opposizione relativa al brevetto europeo si è definitivamente conclusa. Questo perché è indispensabile che venga raggiunta la certezza sull’impossibilità di revoca del brevetto europeo. Tuttavia, se l’opposizione al brevetto europeo è accolta non si verifica in modo automatico la perdita di efficacia del brevetto italiano “che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall’invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano”. Così, la Cassazione ha accolto il ricorso della società che contestava la decisione della Corte di appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

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