La Corte internazionale di giustizia ha competenza a pronunciarsi sul ricorso Iran c. Stati Uniti – ICJ’s Jurisdiction in the case Iran v. United States

La Corte internazionale di giustizia ha competenza a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Iran contro gli Stati Uniti. Con la sentenza depositata il 13 febbraio (164), la Corte, infatti, ha stabilito, pronunciandosi sulle eccezioni preliminari sollevate dagli Stati Uniti, di avere competenza su alcune parti del ricorso. L’Iran, nella sua azione, aveva accusato gli Stati Uniti di aver violato il Trattato di amicizia sui rapporti diplomatici, le relazioni economiche e i diritti consolari, adottato il 19 agosto 1955 e in vigore dal 16 giugno 1957. Gli Usa, dal canto loro, avevano sollevato alcune eccezioni preliminari sull’incompetenza della Corte. Per i giudici internazionali, la prima eccezione, che riguarda un abuso di procedura da parte dell’Iran, deve essere respinta tenendo conto che il Trattato era in vigore tra le parti al momento del deposito del ricorso e, quindi, in base all’articolo XXI, paragrafo 2 del Trattato, la Corte è competente. Respinta anche l’eccezione secondo la quale il Trattato di amicizia non sarebbe applicabile nei casi che riguardano la produzione e il traffico di armi, questione che attiene al merito così come quella relativa alle attività della Bank Markazi. La Corte ha invece escluso la propria giurisdizione sulla parte del ricorso relativa all’immunità che l’Iran avrebbe come Stato sovrano e sull’incidenza delle misure disposte dagli Stati Uniti su detta immunità in quanto questione estranea al Trattato del 1955.

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