La Corte Ue sull’applicazione del regolamento Roma I, i contratti fiduciari e le norme imperative dello Stato – EU Court on the Regulation Rome I, trust agreement and mandatory provisions of the national law

La Corte di giustizia dell’Unione europea traccia il perimetro di applicazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980. E lo fa precisando che nella nozione di obbligazioni contrattuali rientrano quelle derivanti da un contratto fiduciario che ha ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita. E questo anche quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti a distanza, nel Paese della sua residenza abituale. Con la sentenza depositata il 3 ottobre nella causa C-272/18 (C-272:18), inoltre, la Corte Ue ha chiarito gli effetti sul contratto delle disposizioni imperative previste dal diritto nazionale. A rivolgersi a Lussemburgo era stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra l’associazione per l’informazione dei consumatori e una società tedesca che commercializza fondi di investimento chiusi. L’utilizzo di moduli commerciali standard predisposti per gli investitori austriaci nei quali era precisato che il contratto fiduciario era sottoposto alla legge tedesca, senza che ciò fosse negoziato dalle parti, era stato contestato dall’associazione dei consumatori.

La Corte Ue, in primo luogo, ha chiarito che se i contratti collegati a questioni inerenti il diritto delle società sono esclusi dall’applicazione del regolamento Roma I, così non è per i contratti sottesi ad operazioni legate al diritto societario, con la conseguenza che è applicabile il regolamento e non opera l’esclusione fissata dall’articolo 1 relativa proprio alle questioni sul diritto delle società. Per gli eurogiudici, inoltre, non è applicabile l’esclusione prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera a) del regolamento Roma I, con la conseguenza che l’atto Ue si applica a un contratto fiduciario in base al quale i servizi dovuti al consumatore sono forniti, a distanza, nel Paese della sua residenza abituale, partendo dal territorio di un altro Stato. Gli eurogiudici, poi, hanno affrontato la questione dell’abusività della clausola secondo l’articolo 3 della direttiva 93/13. In via generale – osserva Lussemburgo – l’articolo 6 del regolamento Roma I dispone che un contratto concluso da consumatori sia disciplinato dalla legge del Paese della residenza abituale del consumatore e, quindi, nel caso di specie dal diritto austriaco. Pertanto, la clausola è abusiva se non oggetto di un negoziato individuale e se induce in errore il consumatore portandolo a credere che è applicabile solo la legge indicata nella clausola, senza che sia informato della possibilità, in base all’articolo 6 del regolamento Roma I, della tutela prevista dalle norme imperative del diritto nazionale applicabili in assenza della clausola.

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