La definizione di danno ambientale nelle Linee guida della Commissione europea

Per assicurare l’interpretazione comune della nozione di “danno ambientale”, essenziale per l’applicazione della direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita in Italia con Dlgs 152/2006, la Commissione europea ha adottato le Linee guida, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 aprile 2021, C118 (danno ambientale) che servono a superare le difficoltà interpretative e a garantire un’applicazione uniforme dell’atto Ue. Bruxelles si è avvalsa, oltre che della legislazione esistente a livello dell’Unione, anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Precisato che la nozione di danno ambientale deve essere interpretata in relazione ai soggetti legalmente responsabili, “alle circostanze e alle condizioni in cui potrebbe emergere la responsabilità e il tipo di azioni che la responsabilità li obbligherà ad adottare”, le Linee guida individuano le tre categorie principali degli obblighi che gravano sugli operatori nei casi in cui un danno non si sia ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente; nel caso in cui il danno si sia realizzato e gli operatori siano tenuti a intervenire per evitare ulteriori deterioramenti; nell’ipotesi in cui il danno si sia concretizzato e siano necessarie misure di riparazione. E’ chiarito che il fattore tempo costituisce un elemento critico rilevante ai fini della mitigazione degli effetti dannosi e sono altresì specificate le azioni che le autorità competenti nazionali sono tenute a mettere in atto, malgrado la responsabilità dell’operatore. La parte terza delle Linee guida è dedicata a precisare la portata della nozione di danno con un’analisi degli atti Ue in cui detta nozione è utilizzata e a individuare i quattro concetti fondamentali presenti nella definizione di danno (par. 41 delle Linee guida), nonché i parametri per classificare l’entità del danno. Il punto 5 dell’atto della Commissione è rivolto a un esame della nozione di danno nella direttiva uccelli e habitat naturali protetti e nella direttiva quadro “acque e acque marine”, nonché il concetto di danno al terreno che non è presente in modo esplicito nella legislazione ambientale dell’Unione.

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