Liberi dall’inquinamento acustico grazie a Strasburgo

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non riconosce in modo espresso il diritto all’ambiente ma se l’inquinamento intacca il diritto al rispetto della vita privata e familiare gli Stati, per non violare l’articolo 8 della Convenzione, sono tenuti a intervenire con misure adeguate, eliminando la fonte di inquinamento. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Bor contro Ungheria del 18 giugno 2013 (ricorso n. 50474, CASE OF BOR v. HUNGARY). Alla Corte si era rivolto un cittadino ungherese che lamentava la violazione dell’articolo 8 e dell’articolo 6 della Convenzione perché l’introduzione dell’uso di motori diesel sui treni aveva causato un grave inquinamento acustico in ragione del fatto che la sua abitazione si trovava nei pressi di una stazione ferroviaria. Malgrado fossero state decise misure per attenuare l’inquinamento acustico, lo Stato non era stato in grado di renderle esecutive. Evidente la violazione dell’articolo 8 tenendo conto che ogni individuo ha diritto di godere della propria abitazione e a vivere in un ambiente non inquinato. Non basta – osserva la Corte – disporre astrattamente delle sanzioni, ma è indispensabile che lo Stato intervenga per rendere le misure effettive e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti convenzionali.

2 Risposte
  • Mario Romani
    settembre 3, 2013

    La sentenza della Corte è degna di un paese civile: infatti sono stato recentemente a Budapest ed ho notato che dopo mezzanotte non è possibile riprodurre o eseguire musica all’aperto per rispetto del riposo dei cittadini.
    Vorrei poter accedere alla Corte fornendo prove tangibili che a Roma, nonostante la Legge Regionale del Lazio n. 18 del 2001 reciti che le autorizzazioni alle manifestazioni devono essere rilasciate tenendo prioritariamente in conto il rispetto del riposo, non si applicano nenche le norme locali. E’ possibile che i Comuni la facciano sempre franca commettendo abusi d’ufficio?

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