Litispendenza internazionale: chiarimenti dalla Cassazione

La nozione di litispendenza internazionale indicata dall’articolo 7 della legge di diritto internazionale privato 31 maggio 1995 n. 218 va interpretata in modo autonomo e, di conseguenza, non può essere applicato un concetto di “identità di cause” più ampio, valido nei casi di litispendenza intra-comunitaria secondo i regolamenti Ue. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile-1, con ordinanza n. 2654/21, depositata il 4 febbraio 2021 (2654). Il ricorso era stato presentato da un cittadino italiano che aveva impugnato un’ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stata disposta la sospensione di un procedimento di divorzio perché tra le stesse parti era stata avviata un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria del Principato di Monaco. La vicenda aveva avuto origine da una domanda di separazione personale presentata al Tribunale di Milano nel 2016 dalla moglie del ricorrente. La coppia di cittadini italiani risiedeva nel Principato di Monaco e il marito, prima di ricevere la notifica del ricorso, si era rivolto al Tribunale di Monaco e la ex moglie aveva accettato espressamente la giurisdizione monegasca. Il Tribunale di Milano, intanto, aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, mentre il marito aveva rinunciato al procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, la donna si era rifiutata di farlo. Così i giudici di Milano avevano escluso l’estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sull’assegno di mantenimento perché erano già stati adottati provvedimenti giudiziali dal Tribunale di Monaco. Nel 2019, il Tribunale aveva confermato la propria giurisdizione e dichiarato il non luogo a provvedere sull’assegnazione della casa secondaria situata all’estero e sulla responsabilità genitoriale sulla figlia, escludendo la sospensione del processo per i procedimenti aperti dinanzi all’autorità giudiziaria monegasca. L’uomo aveva poi presentato al Tribunale di Milano la domanda di divorzio e la donna aveva eccepito la litispendenza internazionale in base all’articolo 7 della legge n. 218/95 poiché aveva già instaurato giudizio divorzile, nel 2017, dinanzi ai giudici di Monaco. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza di sospensione, impugnata dall’ex marito in Cassazione che, però, ha respinto il ricorso. Prima di tutto, per la Suprema Corte, esclusa l’applicazione del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 7 della legge n. 218/95 richiede l’identità di oggetto e titolo e, quindi, il giudice a quo ha correttamente affermato che l’autorità giudiziaria monegasca era stata adita per prima e che era competente a decidere secondo le regole di competenza dell’ordinamento italiano. Inoltre, la sentenza non sarebbe risultata in contrasto con altra pronunciata dal giudice italiano, già passata in giudicato e non era stato instaurato, in Italia, un processo con lo stesso oggetto e tra le stesse parti, tanto più che il giudizio di separazione personale si era già concluso. Sulla tesi introdotta dal ricorrente, secondo il quale la nozione di litispendenza intra-comunitaria in materia matrimoniale ha natura più ampia ed elastica e dovrebbe influenzare la lettura dell’articolo 7 della legge n. 218/95, la Cassazione ha respinto tale possibilità rilevando che in caso di litispendenza internazionale extra-comunitaria va applicato l’articolo 7 come interpretato dalla stessa Suprema Corte. Inoltre, il procedimento di separazione instaurato in Italia era stato già estinto e, quindi, non vi era alcuna possibilità di “condizionare lo svolgimento del giudizio di divorzio”. Così, la Cassazione, con l’ordinanza n. 2654/21, ha respinto l’istanza di regolamento di competenza.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *